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ID Categoria Autore Titolo Sintesi Testo Data creazione Data/Ora inizio pubblicazione Data/Ora fine pubblicazione Commenti
16 Enti locali Chiara CI SIAMO RIUSCITE!!!!! INTERSCAMBIO Ebbene si, dopo 9 mesi siamo riuscite nella difficile impresa di attuare un interscambio a 3 Milano-Roma-Caserta...quindi a tutti dico di NON MOLLARE di far conoscere questo sito a più persone possibili perché interscambiarsi SI PUO'. Un grosso "in bocca al lupo" che pare sia l'augurio migliore dato che è il modo in cui i lupi cercano di mettere in salvo i loro cuccioli mettendoli appunto in bocca!!!
Chiara
29/09/2015 12:59 29/09/2015 12:59 21
26 Enti locali applejack ASSUNZIONI E MOBILITÀ DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI. RIPRISTINO DELL’ORDINARIO REGIME DI RECLUTAMENTO. Dai dati acquisiti sul Portale, in relazione alla assenza o all’esiguo numero di personale in soprannumero degli enti di area vasta da ricollocare dopo le assegnazione della fase 1, ai sensi dell’art. 1, comma 234, della 208/2015, sono ripristinate le facoltà di assunzione e le procedure di mobilità delle Regioni Emilia Romagna, Lazio, Marche e Veneto e degli enti locali che insistono sul loro territorio. La notizia, e il documento completo si trova nella home page http://www.mobilita.gov.it/home.php

Dai dati acquisiti sul Portale, in relazione alla assenza o all’esiguo numero di personale in soprannumero degli enti di area vasta da ricollocare dopo le assegnazione della fase 1, ai sensi dell’art. 1, comma 234, della 208/2015, sono ripristinate le facoltà di assunzione e le procedure di mobilità delle Regioni Emilia Romagna, Lazio, Marche e Veneto e degli enti locali che insistono sul loro territorio.

Per gli enti locali delle regioni Molise e Puglia sono ripristinate esclusivamente le facoltà di assunzione e le procedure di mobilità previste dalla normativa vigente per il personale della Polizia municipale. Restano fermi gli sblocchi di polizia municipale già adottati per le Regioni Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Piemonte e Veneto di cui alla nota n. 10669 del 29 febbraio 2016.

Per gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale di tutte le regioni rimangono fermi gli obblighi ad assumere con procedure di mobilità il personale della CRI di cui all’art. 6, comma 7, del D. Lgs. 178/2012.

Per tutte le informazioni si rinvia alla nota dell’Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico n. 37870 in data 18/07/2016.
20/07/2016 09:07 20/07/2016 09:07 3
112 Min. Finanze AssAmm Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Bandi 50 Assistenti e 91 Funzionari Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato n. 2 bandi di mobilità volontaria su inPA,
per n. 50 posti Area degli Assistenti;
per n. 91 posti Area dei Funzionari.
Qui di seguito link ai bandi:

https://www.adm.gov.it/portale/bando-di-mobilita-volontaria-esterna-per-la-copertura-posti-dell-area-degli-assistenti

https://www.adm.gov.it/portale/del-bando-di-mobilita-volontaria-esterna-funzionari-bolzano
Bando di mobilità volontaria esterna per la copertura, mediante passaggio diretto tra amministrazioni pubbliche, di n. 50 posti dell'Area degli Assistenti - di cui 2 riservati alla Provincia Autonoma di Bolzano - presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

e

Bando di mobilità volontaria esterna per la copertura, mediante passaggio diretto tra amministrazioni pubbliche, di n. 91 posti dell'Area dei Funzionari - di cui 3 riservati alla Provincia Autonoma di Bolzano - presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

 

Ente di riferimento: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Area geografica: Toscana, Marche, Calabria, Valle d'Aosta, Campania, Sicilia, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Liguria, Lazio, Veneto, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Puglia, Basilicata

Valutazione: Per titoli e colloquio

Stato: Aperto

Data apertura candidature: 25 Nov 2025 9:00

Data chiusura candidature: 29 Dic 2025 17:00
25/11/2025 14:58 25/11/2025 14:58 0
8 Min. Giustizia Giangi Madia: «Mobilità sbloccata, 1.071 dipendenti statali a uffici giudiziari»] Madia: «Mobilità sbloccata, 1.071 dipendenti statali a uffici giudiziari» Lo scrive sul suo profilo Twitter il ministro della Pubblica amministrazione, Marianna Madia, in merito alla riforma del settore: «Priorità al personale delle Province»] Lo scrive sul suo profilo Twitter il ministro della Pubblica amministrazione, Marianna Madia, in merito alla riforma del settore: «Priorità al personale delle Province» Riporto integralmente l'articolo del corriere della sera ...

L’annuncio arriva via Twitter: «Mobilità sbloccata: 1.071 dipendenti pubblici verso gli uffici giudiziari, dove c’era carenza di personale. Priorità a quelli delle Province», scrive in un tweet il ministro della Pubblica Amministrazione, Marianna Madia, utilizzando l’hashtag «#riformaPa».

 
Ricollocare il personale di Province e Città Metropolitane

Proprio il Presidente dell’Upi, l’Unione delle Province italiane, Alessandro Pastacci, aveva intanto spedito una lettera al ministro Madia, per chiedere un intervento immediato in merito alla ricollocazione del personale delle Province e della Città metropolitane dichiarato in soprannumero. «Siamo tutti impegnati in una intensa attività di collaborazione per consentire alle pubbliche amministrazioni di assorbire i circa 20.000 dipendenti delle Province che, secondo quanto stabilito dalla legge di Stabilità, dovranno essere dichiarati in soprannumero nei nostri enti - ha scritto Pastacci - È un obiettivo impegnativo, che, perché sia pienamente raggiunto, ha bisogno di indicazioni certe da parte del Governo a tutte le amministrazioni statali e territoriali, altrimenti non sarà possibile garantire il futuro lavorativo e professionale di persone che sono e devono essere considerate una risorsa preziosa per il Paese».

 

 

 
Ingiustificato il rifiuto del trasferimento

In un momento cruciale per la riforma della Pubblica amministrazione, e in tema di mobilità, è bene ricordare che le nuove regole ritengono «ingiustificato il rifiuto del trasferimento: è il caso in cui il lavoratore si oppone all’ipotesi di prestare servizio presso un altro ufficio. Allo spostamento imposto dall’amministrazione risponde con un «no» e lo Stato ne trae come conseguenza il licenziamento. Si tratta di una situazione da tenere in considerazione, tanto più ora che con il dl Madia la mobilità è diventata obbligatoria, entro il raggio di 50 chilometri.

http://www.corriere.it/politica/15_gennaio_21/madia-mobilita-sbloccata-1071-dipendenti-statali-uffici-giudiziari-2d869d60-a180-11e4-8f86-063e3fa7313b.shtml
22/01/2015 14:56 22/01/2015 14:54 2
28 Min. Giustizia archivista dentro MOBILITA' FASE 2 - POSTI C/O MINISTERO GIUSTIZIA - PORTALE WWW.MOBILITA.GOV.IT In aggiunta alle nuove assunzioni, sono state altresì concordate le modalità di ricollocamento del personale in esubero da altre Pubbliche amministrazioni (Province e altri enti interessati): per la seconda fase della mobilità obbligatoria, infatti, il Ministero della giustizia, ha garantito la disponibilità di ulteriori 800 posti su tutto il territorio nazionale. Madia/Orlando: terapia d'urto per vuoti organici amministrativi. 21 novembre bando per 1000 assunzioni

29 settembre 2016

 

Si è svolto oggi l’incontro tra i Ministri Orlando e Madia, nel corso del quale sono stati decisi i contenuti del decreto con il quale si dà avvio all’assunzione a tempo indeterminato di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale. Il provvedimento, in attuazione del decreto-legge 30 giugno 2016, n.117, convertito con modificazioni dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, sarà adottato entro il 20 ottobre 2016, prima della scadenza prevista, e il bando per il concorso sarà pubblicato il 21 novembre 2016.

 

Delle 1000 unità 800 posti sono riservati ai vincitori del concorso e 200 all’assunzione degli idonei delle graduatorie in corso di validità di concorsi banditi da amministrazioni pubbliche. Con il bando di concorso saranno anche valorizzati e riconosciuti i percorsi professionali di coloro che hanno svolto tirocini e stage presso gli uffici giudiziari, così da dare una reale possibilità di impiego a persone che hanno maturato competenze significative nei servizi di cancelleria.

 

Si pongono così le condizioni per un rapido ingresso di giovani professionalità, fondamentali per il supporto al funzionamento della giurisdizione, mentre prosegue il programma di assunzioni per il quale il Governo ha già destinato risorse per circa 4000 reclutamenti.

 

In aggiunta alle nuove assunzioni, sono state altresì concordate le modalità di ricollocamento del personale in esubero da altre Pubbliche amministrazioni (Province e altri enti interessati): per la seconda fase della mobilità obbligatoria, infatti, il Ministero della giustizia, ha garantito la disponibilità di ulteriori 800 posti su tutto il territorio nazionale.

 

E’ confermata l’attenzione prioritaria dei Ministri Orlando e Madia al problema delle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, derivanti da una ventennale stagione di stagnazione dei reclutamenti nell’amministrazione della giustizia. Si creano in tal modo i migliori presupposti per la conclusione entro l’anno di tale procedura.

 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_13_1_1.page;jsessionid=S285cjdv19oXOjcNcxxCo141?contentId=COM1278518&previsiousPage=homepage

 

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/29-09-2016/madia-orlando-novembre-il-bando-mille-assunzioni
30/09/2016 09:28 30/09/2016 09:28 5
93 Min. Giustizia Archivio.Notarile.Bologna ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI BOLOGNA: RICERCA DI 1 UNITÁ DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN COMANDO (SCADENZA: 10 OTTOBRE 2023) Profilo: Funzionario Contabile (Area Funzionari) L’Archivio Notarile Distrettuale di Bologna, con sede in Bologna, Via Pier de' Crescenzi n. 1, ha avviato la ricerca di 1 unità con profilo di Funzionario Contabile (Area Funzionari) equiparabile, ai sensi delle tabelle previste dal D.P.C.M. 14 settembre 2015, attualmente in vigore, a quello di Funzionario Contabile, III Area (ora Area Funzionari), Funzioni Centrali (ex comparto Ministeri). L’Archivio Notarile Distrettuale di Bologna, con sede in Bologna, Via Pier de' Crescenzi n. 1, ha avviato la ricerca di 1 unità con profilo di Funzionario Contabile (Area Funzionari) equiparabile, ai sensi delle tabelle previste dal D.P.C.M. 14 settembre 2015, attualmente in vigore, a quello di Funzionario Contabile, III Area (ora Area Funzionari), Funzioni Centrali (ex comparto Ministeri). 

 

Durante il periodo di comando sarà rimborsato lo stesso stipendio tabellare percepito presso la propria amministrazione comprensivo delle progressioni economiche già risultanti dal cedolino. Previa opzione, potrà essere corrisposta l'indennità di amministrazione prevista dal CCNL Funzioni Centrali che, per l’Area Funzionari, è quantificabile in circa Euro 420 lordi mensili. Per ogni giornata lavorativa è altresì corrisposto un buono pasto del valore di Euro 7, previo lavoro di ore 6 e 1 minuto. 

La ricerca riguarda funzionari appartenenti esclusivamente al settore pubblico in qualità di dipendenti di pubbliche amministrazioni a tempo indeterminato.

L'assegnazione temporanea, previa autorizzazione del Direttore Generale dell'Amministrazione e nulla osta dell'Ente di appartenenza, sarà effettuata tramite la procedura di comando ai sensi dell'art. 51 del Contratto Funzioni Centrali 2016 - 2018, per un anno, eventualmente rinnovabile e con possibilità di futura stabilizzazione.

Si precisa che la presente ricerca va intesa quale indagine informale meramente esplorativa, non assimilabile in alcun modo ad un bando né sottostante ad una procedura di evidenza pubblica.

Le candidature dovranno essere redatte in forma libera, datate e sottoscritte con firma autografa dichiarando la propria disponibilità al comando. Le stesse dovranno essere complete di dati anagrafici, autorizzazione a trattare i propri dati personali, di precise informazioni riguardanti il profilo di appartenenza e corredate di curriculum vitae. 

Gli indirizzi ai quali inviare la richiesta, entro e non oltre il 10 ottobre 2023, sono i seguenti: archivionotarile.bologna@giustizia.it e eloisadenia.cosimo@giustizia.it. È possibile del pari inviare una PEC al recapito archivionotarile.bologna @giustiziacert.it. 

Per ulteriori informazioni, si può contattare la Dott.ssa Eloisa Denia Cosimo, Dirigente dell’Archivio e referente della presente procedura, per mail all'indirizzo: eloisadenia.cosimo@giustizia.it.

Si prega di astenersi se a conoscenza dell'impossibilità di rilascio del nulla osta da parte dell'Ente di provenienza. Non verranno prese in considerazioni mere richieste di informazioni non accompagnate dai dati anagrafici, curriculum e recapiti telefonici.

Si indicano alcuni dei contenuti professionali previsti per il funzionario contabile: attività ad elevato contenuto specialistico nell’ambito delle procedure contabili finanziarie, al fine della realizzazione delle linee di indirizzo e degli obiettivi dell’ufficio come definiti dal dirigente. Lavoratori che svolgono attività di revisione e controllo di dati di natura contabile ed economico-finanziaria; attività di predisposizione di atti finalizzati all’espletamento delle procedure contrattuali e, in particolare, all’acquisizione di beni e servizi; di accertamento della corretta applicazione della normativa vigente in materia di contabilità generale dello Stato e dei criteri imprenditoriali di economicità gestionale. Lavoratori che svolgono attività di predisposizione del bilancio preventivo e di quello consuntivo. Lavoratori che, nell’ambito di strutture di notevole complessità e rilevanza, sono preposti alla direzione di una unità organica o di un servizio.  

 
25/09/2023 11:31 25/09/2023 11:31 1
107 Min. Giustizia and Archivio notarile di Forlì ARCHIVIO NOTARILE DI FORLI - Si cerca unità di area II a tempo indeterminato (assistente amministrativo) per comando annuale, prorogabile sino a tre anni salva stabilizzazione, presso Archivio notarile di Forlì. Per informazioni e colloquio telefonare al numero 054326312 tasto 4. ARCHIVIO NOTARILE DI FORLI - Si cerca unità di area II a tempo indeterminato (assistente amministrativo) per comando annuale, prorogabile sino a tre anni salva stabilizzazione, presso Archivio notarile di Forlì. Per informazioni e colloquio telefonare al numero 054326312 tasto 4. 06/08/2025 12:02 06/08/2025 12:02 0
118 Min. Giustizia ARCHIVIOPARMA Archivio notarile di Parma - assistente amministrativo in comando ARCHIVIO NOTARILE DI PARMA - Si cerca unità di area II a tempo indeterminato (assistente amministrativo) per comando annuale, prorogabile sino a tre anni salva stabilizzazione, presso Archivio notarile di Parma. Per informazioni e colloquio telefonare al numero 0521234450 o scrivere all'indirizzo e-mail archivionotarile.parma@giustizia.it ARCHIVIO NOTARILE DI PARMA - Si cerca unità di area II a tempo indeterminato (assistente amministrativo) per comando annuale, prorogabile sino a tre anni salva stabilizzazione, presso Archivio notarile di Parma. Per informazioni e colloquio telefonare al numero 0521234450 o scrivere all'indirizzo e-mail archivionotarile.parma@giustizia.it 17/06/2026 14:20 17/06/2026 14:20 0
2 Normativa fabrizio (wm) Dove eravamo rimasti? La normativa relativa alla mobilità nella PA è una cosa troppo dinamica per cercare di fermarla in una pagina. Inoltre, se non ne si conosce la storia, diventa ancora più incomprensibile. In questo filone di notizie tutte le novità relative alla normativa generale sulla mobilità. Questa e' una breve interpretazione della normativa vigente in materia di mobilita' compensativa (interscambio) e di mobilita' volontaria all'interno del pubblico impiego. Laddove possibile e chiarificatore, abbiamo inserito un riferimento contenente il testo integrale degli articoli pertinenti.

 

Mobilita' compensativa o interscambio
La normativa di riferimento e' data dall'Art. 7 D.p.c.m. n. 325 del 5.08.1988; l'articolo in esame prevede la possibilita' di uno scambio di dipendenti della p.a., anche di diverso comparto, purche' esista l'accordo delle amministrazioni di appartenenza ed entrambi i dipendenti posseggano un corrispondente profilo professionale, ovvero svolgano le medesime mansioni. La laconicita' della norma lascia, di fatto, ampia discrezionalita' alle amministrazioni, le quali possono stabilire l'identita' delle mansioni a proprio giudizio. In ogni caso, anche in caso di identico mansionario e di identico comparto, e' sempre necessario il nullaosta da parte dell'amministrazione di appartenenza affinche' la pratica vada a buon fine.

Nonostante la discrezionalita' lasciata alle amministrazioni, l'interscambio e' un ottimo sistema per coniugare le proprie esigenze personali e professionali: lo svantaggio dovuto alla perdita di una risorsa per l'amministrazione e' virtualmente nullo, o comunque ridotto al minimo; questo e' uno dei motivi per cui una pratica di mobilita' compensativa ha maggiori probabilita' di successo rispetto alla mobilita' volontaria.

L'applicabilita' del DPCM 325/88 rispetto ai singoli CCNL di comparto, anche alla luce della posteriore contrattualizzazione del pubbligo impiego, e' ben chiarita da questa sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento: il CCNL di comparto prevale sul DPCM 325/88, ma non necessariamente in modo sfavorevole al dipendente, al contrario!

 

Prassi da seguire
Questa e', per sommi capi, la prassi da seguire per presentare una richiesta di mobilita' compensativa:

Trovare una persona di pari qualifica e profilo professionale interessata all'interscambio;
Spedire entrambi e contemporaneamente una lettera all'ufficio personale dell'ente in cui si desidera trasferirsi, nella quale si chiede di essere trasferiti con mobilita' e si dichiara di essere a conoscenza che l'altra persona ha a sua volta presentato analoga domanda. Puo' essere utile inserire, nel testo della lettera, i riferimenti agli articoli di legge e dei CCNL che regolano la meteria.
La lettera sopra descritta va spedita per conoscenza anche al proprio ente di apprtenenza.
Dopo gli eventuali colloqui di rito, ai quali uno o tutti e due i richiedenti possono essere chiamati, si deve sperare di avere fatto una buona impressione. Se cosi' e', l'ente presso il quale si e' presentata domanda di mobilita' scrivera' all'ente presso il quale si lavora, chiedendo la concessione del nullaosta al trasferimento.
A questo punto, l'ente di appartenenza dovra' rispondere concedendo o negando il nullaosta (che, per conoscenza, verra' inviato anche a voi) e vi ricordiamo che, in caso di interscambio, sara' piu' difficile negarvelo.
E' possibile che venga anche seguita una temporanea prassi di comando, un istituto che spesso precede i casi di mobilita', indipendentemente dall'esistenza di un interscambio.

 

Mobilita' volontaria
La normativa di riferimento e' data dall'Art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (integrato dall'art. 5, comma 1 - quater della Legge n. 43 del 31 marzo 2005), il quale ha semplicemente unificato il decreto legislativo nr. 29 del 03.02.93 e le successive modificazioni. In teoria questa normativa si dovrebbe applicare a tutte le amministrazioni pubbliche (Art. 1, comma 2 d.lgs 165 del 30.03.01). Come per la mobilita' compensativa, la mobilita' volontaria e' possibile anche fra comparti diversi ed e' sempre necessario il nullaosta da parte dell'amministrazione di appartenenza. In questo caso, pero', la normativa indica una parita' di qualifica, e non di profilo professionale, lasciando aperto il campo a diverse possibili interpretazioni, soprattutto laddove i CCNL non abbiano colmato la lacuna.

Stante la nuova classificazione del personale, non piu' diviso per qualifiche funzionali (I, II, III, ecc), bensi' per area o categoria (A, B, C, D) e livello retributivo (1, 2, 3, 4), la mobilita' dovrebbe essere permessa per la copertura di ruoli relativi alla stessa area, perlomeno all'interno del medesimo comparto, indipendentemente dalla situazione retributiva.

ATTENZIONE: a norma dell'art. 1 co. 2 del predetto Decreto, l'istituto della mobilita' volontaria non si applica ne' all'Ente ANAS in quanto Ente Pubblico Economico, ne' alle POSTE S.p.A. in quanto Societa' per Azioni, anche se a controllo pubblico. Analogo ragionamento va seguito per i dipendenti Telecom Italia e Treni Italia.

Come lascia trasparire la normativa, la mobilita' non e' un diritto del pubblico dipendente, quale che sia l'anzianita' di servizio. L'ultima parola resta sempre all'amministrazione di appartenenza, che puo', senza necessita' di particolari motivazioni, negarla al proprio dipendente. Tuttavia, nella prassi, se si presenta una domanda di mobilita' per interscambio si hanno ottime possibilita' di successo (la durezza di cuore dei capi ha un limite....). Di qui l'utilita' di questo servizio. Non occorre aggiungere che, qualora trovaste delle inesattezze in quanto scritto o delle aggiunte da apportare, siete vivamente pregati di comunicarcele.
15/11/2014 20:27 15/11/2014 20:27 8
13 Normativa fabrizio (wm) Pubblicate le Tabelle di Equiparazione Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai Contratti Collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale Il documento è linkato anche all'interno della sezione Documenti; per comodità ne riporto il link anche qui:

http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/dipartimento-della-funzione-pubblica/notizie/2015/settembre/dpcm-art29bis-del-dlgs1652001.aspx

(segnalato da Serena)
13/09/2015 15:58 13/09/2015 15:58 5
22 Normativa luska ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DELL’ART. 42 BIS MODIFICA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DELL’ART. 42 BIS D.LGS. 151/2001 (Figlio minore 3 anni): IL DISSENSO DEVE ESSERE "limitato a casi o esigenze eccezionali". SE PUO' INTERESSARE VOLEVO SAGNALARE CHE l'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DELL’ART. 42 BIS D.LGS. 151/2001 (Figlio minore 3 anni)E' STATA MODIFICATA, ATTUALMENTE PUò ESSERE NEGATA NON SOLO PREVIA MOTIVAZIONE, MA IL DISSENSO DEVE ESSERE "limitato a casi o esigenze eccezionali".
SALUTI
LUCA
15/01/2016 13:21 15/01/2016 13:21 16
65 Normativa Mjr8j IL NULLAOSTA NON SERVE PIU'... La pubblicazione nel supplemento ordinario n.28/L alla GURI del 7 agosto 2021 della legge 6 agosto 2021, n. 113 con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021 contenente “misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Pnrr”, stabilisce che IL NULLAOSTA NON E' PIU' NECESSARIO. La pubblicazione nel supplemento ordinario n.28/L alla GURI del 7 agosto 2021 della legge 6 agosto 2021, n. 113 con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021 contenente “misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Pnrr”, ci consente di sviluppare alcune riflessioni in materia di mobilità e di fugare alcuni dubbi che avevamo avanzato all’indomani dell’approvazione da parte del Senato del maxiemendamento del Governo che ha riscritto buona parte del testo normativo originario.

Si ricorderà che con il comma 7 dell’art. 3 del decreto legge è stato soppresso il “previo assenso” dell’amministrazione di appartenenza alla domanda di mobilità dei dipendenti pubblici; in particolare, la norma è intervenuta sul testo dell’art. 30, comma 1, del d.lgs. 165/2001 (TUPI) che disciplina l’istituto della mobilità volontaria prevedendo che “le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’art. 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento”. Il nulla osta  dell’amministrazione di appartenenza, che nel sistema vigente fino all’8  giugno 2021 era la regola, divenne l’eccezione: la lett. b) del comma 7 dell’art. 3 del decreto legge ha, infatti, aggiunto ulteriori periodi al comma 1 dell’art. 30 del TUPI specificando che “è richiesto il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza” in 3 casi: se si tratta di posizioni infungibili, se la mobilità riguardi personale assunto da meno di tre anni o se l’amministrazione presenti carenza di organico superiore al 20% nella qualifica corrispondente a quella del richiedente.

Su tale assetto normativo, che aveva suscitato  aspre critiche da parte delle associazioni degli enti locali e degli operatori del settore che paventavano il concreto pericolo di uno svuotamento degli organici in grado di rendere carta straccia i piani triennali di fabbisogno del personale e, paradossalmente, vanificare la finalità del decreto sull’accelerazione dell’attuazione del Pnrr,  è intervenuta la legge di conversione che ha confermato  -con qualche precisazione sulle fattispecie di eccezione- l’impianto originario per tutte le pubbliche amministrazioni e ha, invece, introdotto un regime del tutto peculiare per gli enti locali che trova la sua fonte nei nuovi commi 7-bis e  7-ter dell’art. 3 del decreto legge convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2021.

Le novità sono di tutto rilievo in quanto il legislatore  a decorrere dal 8 agosto 2021 (data di entrata in vigore della legge n. 113 del 2021) introduce un nuovo sistema relativo alla mobilità volontaria del personale degli enti locali che pone dubbi applicativi e questioni di diritto intertemporale, in assenza di una disciplina transitoria.

Dispone, l’art. 7-bis: “All’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:  1.1. «Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 è stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale è fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma 1 è da considerare all’esito della mobilità e riferita alla dotazione organica dell’ente ».

Soffermiamoci sul primo periodo del nuovo comma 1.1 dell’art. 30 del TUPI, il quale esclude l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 agli enti locali fino a 100 dipendenti a tempo indeterminato. La conseguenza di tale disposizione è l’esclusione dei dipendenti degli enti locali con organico fino a 100 dipendenti a tempo indeterminato dalla mobilità volontaria, istituto che trova la propria disciplina nel comma 1 dell’art. 30 del TUPI che, appunto, non si applica più a tali enti .  A fronte del dato letterale della norma non si comprende come autorevole dottrina possa sostenere che l’effetto del comma 7-bis è quello di “ripristinare” o “recuperare” per tali enti locali il tradizionale nulla osta obbligatorio; ciò sarebbe stato possibile se il legislatore avesse escluso l’applicazione a tali enti del comma 7 dell’art. 3 del decreto legge, non già avendo escluso -con una modifica interna all’art. 30 del TUPI- l’applicazione del comma 1 di tale norma che disciplina l’istituto della  mobilità-volontaria. La lettura qui propugnata è, del resto, condivisa dal dossier predisposto dal Dipartimento Istituzioni degli uffici della Camera dei deputati il 3 agosto 2021,  nel quale c’è un richiamo -rimasto inascoltato a causa dei tempi contingentati per la conversione in legge in quello che appare un monocameralismo imperfetto e alternato- a valutare “l’opportunità di chiarire se tale esclusione concerna anche il medesimo ente locale (rientrante nella soglia dimensionale suddetta), con riferimento alla possibilità di ricorso alla mobilità in ingresso”.  In effetti, la norma esclude l’applicazione agli enti locali delle disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 30 del TUPI, per cui sembra doversi privilegiare l’interpretazione secondo la quale sono proprio tali enti locali a non poter far ricorso alla mobilità volontaria e non già (solo) i loro dipendenti, con la conseguenza che tali enti  nell’attuazione dei loro Piani assunzionali non possono più fare ricorso all’istituto della mobilità volontaria. E’ una modifica sostanziale, un ribaltamento di prospettiva rispetto alla scelta di due mesi fa che, probabilmente, va oltre le stesse richieste dei comuni.

Per quanto riguarda gli altri enti locali, che sono certamente una minoranza, la disciplina della mobilità volontaria è improntata a termini più restrittivi rispetto alle altre pubbliche amministrazioni, tra i quali spicca la conferma dell’esclusione dell’applicazione di tale istituto per i cinque anni successivi alla prima assegnazione del dipendente.  Va, innanzi tutto, chiarito che l’assenso alla mobilità volontaria costituisce un’eccezione, come per le altre pubbliche amministrazioni. Ma la formulazione delle fattispecie in cui esso opera, consentono di affermare che il campo del nulla osta è assai più vasto di quello relativo alle altre amministrazioni pubbliche.

L’assenso dell’amministrazione è richiesto quando:

il dipendente richiedente che risulti vincitore di una procedura di mobilità volontaria indetta da un altro ente occupa una posizione “dichiarata motivatamente infungibile” dal comune cedente ( ma il termine utilizzato dal legislatore è improprio). Quindi, gli enti locali debbono procedere con atto generale, di competenza della giunta municipale,  ad individuare al più presto quali sono le posizioni all’interno della propria dotazione organica da dichiarare infungibili ai fini dell’obbligo del nulla osta alla mobilità volontaria, non potendosi procedere caso per caso a denegare i nulla osta o a bloccare passaggi diretti di personale presso altri enti locali sul presupposto dell’infungibilità della posizione lavorativa occupata dal dipendente che richiede il nulla osta o che comunica il trasferimento presso un altro ente locale;
le amministrazioni registrano, a causa della concessione del nulla osta alla mobilità volontaria, una carenza di personale del 5% ( in caso di enti locali fino a 250 dipendenti), del 10%  ( in caso di enti locali fino a 500 dipendenti) o del 20% ( per gli enti locali con più di 500 dipendenti). Due notazioni su tale fattispecie. La norma non specifica, come nel caso dei comuni fino a 100 dipendenti, se deve farsi riferimento a tutti i dipendenti o solo a quelli a tempo indeterminato. Inoltre, sulla base della formulazione letterale della norma, la base di calcolo sembra riferita alla consistenza post mobilità dell’intera dotazione organica dell’ente e non, come nell’ipotesi generale, della sola qualifica di appartenenza del personale richiedente il nulla osta;
nel caso di dipendente assunto da meno di tre anni. In realtà, l’operatività di tale previsione per gli enti locali è subordinata all’interpretazione della disposizione di cui al comma 7-ter dell’art. 3 del d.l. 80/2021 nel testo aggiunto dalla legge di conversione nel senso di ritenere che la locuzione “prima assegnazione” sia riferita alla prima assunzione per concorso o per scorrimento di graduatoria anche da altri enti, e non già anche come assunzione per mobilità.

Va, infatti, chiarito -come sopra sinteticamente accennato- che il richiamato comma 7 -ter  dispone che “per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni”. La norma sembra ricalcare la disposizione dell’art. 3, comma 5-septies del D.L. 90/2014, introdotta dal D.L. 4 del 2019, secondo la quale “i vincitori dei concorsi banditi dalle regioni  e  dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale,  sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione  per  un  periodo non inferiore a cinque anni”. Entrambe le disposizioni normative prevedono un periodo di permanenza minima di cinque anni nell’ente locale da parte dei vincitori di concorso o di personale “di prima assegnazione”. Sebbene la formulazione letterale delle norme sia diversa, sembra potersi ritenere la legge n. 113 del 2021 abbia confermato la previgente disciplina, prevedendo un periodo di permanenza minima nell’ente locale per il dipendente che risulti “assegnato” per la prima volta ad un ente del comparto e, quindi, escludendo tale obbligo per quei dipendenti che sono transitati per mobilità volontaria o obbligatoria da altri enti locali. Tale interpretazione, che conferma l’esclusione dell’istituto della mobilità volontaria nei primi cinque anni di servizio, consente di ritenere applicabile anche agli enti locali la previsione di cui al novellato secondo periodo del comma 1 dell’art. 30 del TUPI che prevede l’obbligo del nulla osta alla mobilità nel caso in cui il richiedente sia stato assunto “per mobilità” da meno di tre anni.

In tutte le ipotesi esaminate, non è vietata la mobilità volontaria; ma essa è subordinata al rilascio del nulla osta dell’amministrazione di appartenenza. Il nulla osta è richiesto non per partecipare alle procedure di mobilità volontaria indette dagli enti locali, ma per il trasferimento del dipendente  e, quindi, va richiesto solo dopo essere risultati vincitori della procedura selettiva[1].

Una ulteriore restrizione all’operatività della mobilità volontaria è contenuta nel secondo periodo del comma 7 ter citato, in base al quale “in ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell’amministrazione cedente, fino all’effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni successivi a tale assunzione, ove sia ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento”. La norma avrebbe dovuto essere formulata come novella all’art. 30 del TUPI in quanto di fatto si tratta di una ipotesi derogatoria rispetto alla previsione generale del comma 1 della norma generale. Per tutte le pubbliche amministrazioni è prevista, infatti, la possibilità di differire la mobilità ( anche nel caso in cui non è richiesto il nulla osta) fino ad un massimo di 60 giorni dalla ricezione dell’istanza di passaggio diretto. Per gli enti locali, invece, la norma prevede la possibilità di un differimento fino alla data dell’effettiva assunzione del personale che dovrà coprire il posto che si rende vacante con la mobilità o, addirittura, fino a 30 giorni successivi a tale assunzione ove l’amministrazione ritenga necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento.

In sintesi. Nei comuni più piccoli ( fino a 100 dipendenti a tempo indeterminato) non esiste più l’istituto della mobilità in uscita e, a parere di chi scrive, anche in entrata. Per tutti gli altri comuni, la mobilità volontaria è subordinata al previo nulla osta nei casi eccezionali e, comunque, la sua operatività può essere differita fino a 30 giorni successivi all’effettiva assunzione del personale che dovrà sostituire il dipendente che si trasferisce per mobilità. Resta fermo il divieto quinquennale per i neoassunti di trasferirsi in altri enti locali con al mobilità volontaria.

fonte: lasettimanagiuridica.it
10/09/2021 09:34 10/09/2021 09:34 7
116 SSN AssAmm Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte - Mobilità n.1 Assistente tecnico Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna - Assistente tecnico (codice N0305) al seguente indirizzo:
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/5e7e372a5917459d9915f243d49b4791
Acquisizione a tempo pieno e indeterminato, mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse, di n. 1 unità con inquadramento nel profilo professionale del ruolo tecnico, Assistente Tecnico – Area degli Assistenti – vigente CCNL comparto Sanità, da assegnare alla S.C. Dipartimento Rischi fisici e tecnologici – S.S. Centro regionale amianto ambientale, sede di Casale Monferrato. 03/06/2026 10:03 03/06/2026 10:03 0
1 Varie fabrizio (wm) Prende il largo la nuova versione di IMPI Non solo i dipendenti PA hanno esigenze di mobilità, ma anche i terminali. Per questo IMPI si ristruttura. E già che ci siamo... Ciao a tutti,

solo 2 parole per darvi il benvenuto nella nuova versione di IMPI.

Come potrete vedere, la consultazione ora ha un'impaginazione molto più "verticale", rispetto alla precedente. Questo è dovuto alle necessità di consultazione anche da parte di terminali mobili (smartphone, tablet, ecc.). Liberi di non crederlo, ma ormai la metà delle visite a questo sito, come a qualunque altro nel mondo, arrivano da questo tipo di terminali.

E siccome bisogna cambiare, facciamolo fino in fondo. IMPI prevede ora un'unica registrazione mediante la quale potete fare tutto: inserzioni, bandi, notizie, forum, documentazione, passaggi. Questo perchè siete voi che avete interesse a scambiarvi quante più informazioni possibili relative alla mobilità e al suo lubrificante, l'interscambio. Solo scambiandovi informazioni diventa più facile scambiarsi anche il posto di lavoro.

In bocca al lupo,

fabrizio (wm)
15/11/2014 19:53 15/11/2014 19:53 11
7 Varie fabrizio (wm) Qualche buona notizia... ricevo da C.C. e, con suo permesso e mio piacere, pubblico Buongiorno,

questa mail è solo per ringraziarVi perchè, grazie al vostro sito, anzi al nostro sito, finalmente,dopo 13 anni, sono riuscita a trasferirmi, tramite mobiltà per interscambio, dalla Lombardia alla Sicilia (dove lavora mio marito e dove abbiamo costruito casa e famiglia).

La perseveranza paga e lo dimostra la mia vicenda: sono stata iscritta al sito per circa 10 anni, vi ho conosciuto tramite una collega la cui sorella si è trasferita dalla Lombardi alla Puglia grazie a voi; nel corso di questi 10 anni ho assistito al trasferimento, sempre grazie ad impi, della stessa collega di cui sopra dalla Lombardia alla Puglia (come la sorella) e di un altro collega dalla Lombardia alla Calabria; e poi..... finalmente e inaspettatamente... è toccato anche a me.

Ormai sono 4 mesi che sono tornata a casa ma ancora non ci credo.....

Grazie, grazie, grazie, grazie, questo messaggio di ringraziamento per me era doveroso.
10/01/2015 17:45 10/01/2015 17:45 4
44 Varie mariluna scambio riuscito grazie a questo sito sono riuscita a trovare uno scambio 15/11/2017 14:06 15/11/2017 14:06 2
46 Varie Mistral Tempi di risposta per Domanda di mobilità legge 68/99 Tempi di risposta per mobilità. Buongiorno a tutti.

Avendo fatto domanda di mobilità dal Ministero delle Infrastrutture a quello di Grazia e Giustizia, ed essendo io assunta con legge 68/99, qualcuno sa indicarmi i tempi per una risposta sia in negativo che in positivo?

Grazie
27/11/2017 10:40 27/11/2017 10:36 1
60 Varie resin dal 7 luglio 2019 nessun obbligo delle preventive procedere di mobilità Sulla gazzetta ufficiale n 145 del 22 giugno è stata pubblicata la legge 56 del 19 giugno 2019 (concretezza) che all'art 3 comma 8 prevede che le assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità (art 30 dlgs 165/2001).
Tale deroga vale per il triennio 2019/2020.
La legge entra in vigore dopo il 15° Giorno dalla pubblicazione.
Quindi dal 7 luglio non vi è più l'obbligo delle preventive procedere di mobilità.
Sulla gazzetta ufficiale n 145 del 22 giugno è stata pubblicata la legge 56 del 19 giugno 2019 (concretezza) che all'art 3 comma 8 prevede che le assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità  (art 30 dlgs 165/2001).
Tale deroga vale per il triennio 2019/2020.
La legge entra in vigore dopo il 15° Giorno dalla pubblicazione.
Quindi dal 7 luglio non vi è più l'obbligo delle preventive procedere di mobilità.
28/06/2019 16:20 28/06/2019 16:20 5
78 Varie Alle Bandi di Concorso per assunzione presso enti pubblici in Veneto In queste pagine puoi consultare, in modo semplice e veloce, i concorsi banditi dagli Enti pubblici nel Veneto. Le pagine sono curate dall'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) della Regione del Veneto e aggiornate settimanalmente. In queste pagine puoi consultare, in modo semplice e veloce, i concorsi banditi dagli Enti pubblici nel Veneto. Le pagine sono curate dall'ufficio per le relazioni con il pubblico (URP) della Regione del Veneto e aggiornate settimanalmente.

I contenuti esposti non sono esaustivi dei bandi e avvisi emanati, ma possono comunque costituire un riferimento per la ricerca dei concorsi e degli avvisi di mobilità pubblici.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti puoi scrivere all’Ente che ha emanato il bando.

https://concorsi.regione.veneto.it/
23/05/2022 14:12 23/05/2022 14:12 0
115 Varie AssAmm Interpello reclutamento personale mediante Istituto del Comando n. 25 profili professionali Il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana intende reperire, mediante atto di interpello riservato ai dipendenti di ruolo delle PP.AA., attraverso il reclutamento di personale mediante l’istituto del comando o assegnazione temporanea a tempo pieno di n. 25 profili professionali Procedura di interpello per il reperimento di personale da assegnare, in posizione di comando o assegnazione temporanea, alla struttura commissariale, per la realizzazione degli interventi per il contrasto del dissesto idrogeologico, nella Regione Siciliana, n. 25 risorse, per i seguenti profili: 
n. 1 Esperto amministrativo - contabile in gestione di Opere e Interventi Pubblici. Titolo di Studio: Laurea Magistrale in Scienze Economiche;
n. 2 Esperto in Gestione Finanziaria Pubblica e Contabilità Speciale. Titolo di Studio: Laurea Magistrale in Scienze Economiche;
n. 3 Esperto in Gestione e Monitoraggio Fondi Strutturali e Opere Pubbliche. Titolo di Studio: Laurea Magistrale in Architettura o laurea triennale in Scienze Economiche;
n.1 Esperto in Procedure di Gara e Gestione Commissioni e Albi. Titolo di Studio: Laurea Magistrale in Ingegneria;
n. 2  Esperto nella gestione tecnico-amministrativa delle procedure di affidamento lavori e servizi. Titolo di Studio: Laurea Magistrale in Giurisprudenza o Scienze Giuridiche;
n.2 Esperto in Monitoraggio Opere Pubbliche e Sistemi Informativi (AINOP/ReNDiS). Titolo di Studio: Laurea Magistrale in Geologia o diploma di geometra con esperienza pluriennale (almeno 5 anni) in strutture commissariali e/o PP.AA. in materia di interventi emergenziali, con specifico riferimento alla gestione del dissesto idrogeologico;
n. 9 Esperto Tecnico-Amministrativo in Opere Pubbliche. Titolo di Studio: Laurea Magistrale in Architettura o Ingegneria o Geologia o Archeologia oppure Laurea Magistrale in Scienze Agrarie e Forestali;
n. 1 Esperto giuridico-amministrativo. Titolo di Studio: Laurea Magistrale in Giurisprudenza e abilitazione all'esercizio della professione forense;
n. 1 Esperto in amministrazione trasparente e gestione albi professionali. Titolo di Studio: Laurea Magistrale in materie giuridiche o triennale con comprovata esperienza;
n. 1 Esperto geologo in pianificazione del rischio idrogeologico, redazione e aggiornamento del PAI e del PGRA, e supporto tecnico-scientifico agli organi dell'Autorità di Bacino. Titolo di Studio: Laurea specialistica o Magistrale in Geologia;
n. 1 Project manager con competenze in materia di governance, contratti pubblici, fondi UE, procedimenti amministrativi e contenzioso nell'ambito degli interventi in materia di politiche unionali. Titolo di Studio: Laurea Magistrale in Giurisprudenza е abilitazione all'esercizio della professione forense;
n. 1 Project manager con competenze in materia di supporto alla gestione di programmi di spesa finanziati da fonti comunitarie e nazionali riguardanti, in particolare, interventi infrastrutturali pubblici. Titolo di Studio: Laurea Magistrale o specialistica in Scienze giuridiche o Economiche.
L' atto di interpello ed il modello di domanda partecipazione sono reperibili al seguente link: https://www.ucomidrogeosicilia.it/2026/04/28/atto-di-interpello-riservato-ai-dipendenti-di-ruolo-delle-pp-aa-per-il-reclutamento-di-personale-mediante-listituto-del-comando-o-assegnazione-temporanea-a-tempo-pieno-di-n-25-profili-professional/
05/05/2026 16:04 05/05/2026 16:04 0
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